11 Agosto 2020
Sicilia, il coronavirus al tempo del “contenimento” di Musumeci

“Vuoi vedere, viste le notizie che giungono dall’Isola, che dopo tutto quello che abbiamo passato in Lombardia, e fortunatamente rimasti immuni , veniamo in ferie in Sicilia e ci dobbiamo preoccupare di beccarci il coronavirus?”.
A parlare sono dei giovani siciliani, esattamente catanesi, che vivono e lavorano nel bresciano, i quali a giorni verranno in Sicilia per le ferie estive. La loro preoccupazione non è gratuito allarmismo. Le notizie che in questi giorni, in queste ore, giungono dalla Sicilia in merito al Codiv-19 non possono lasciare indifferenti. In un territorio dove tutto è stato aperto senza una vera programmazione, adesso c’è il presidente della Regione Nello Musumeci costretto a emanare urgentemente varie tipologie di misure di contenimento nei confronti del contagio da Coronavirus.
La parola che domina, quindi, è “CONTENIMENTO”. Non aggiungo altro, tutto si sentitizza in questa parola di 5 vocali e 7 consonanti.
Il testo dell’ ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
N. 31 DEL 9 AGOSTO 2020, firmata da Musumeci, in merito alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.
“Visto, visto e visto …
…………..
ORDINA
Art. 1
(misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante)
1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente
della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
2. Per l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e
tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio
non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente
autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa
regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o
integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le
medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti
l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi
commerciali.
3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno
sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno.
4. I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l’esercizio di ciascuna attività incaso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.
5. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si
attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza
vigente, dell’andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale
dettato dall’attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione.
6. Al fine di assicurare l’effettività delle norme previste dal presente articolo e dal successivo
articolo 2, le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati
provvedono a garantire adeguati controlli nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 2
(misure straordinarie per il ferragosto)
1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una
adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile
ai sensi dell’art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al
pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio
entro le 48 ore antecedenti.
2. Resta fermo, l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della
capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e di indossare la mascherina.
3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci
con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.
Art. 3
(integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti)
1. Ad integrazione della ordinanza n. 29 del 30 luglio 2020, tenuto conto della forte incidenza
del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del
significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di
quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità
dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei
rischi connessi all’epidemia.
2. La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle
navi all’uopo destinate, compete all’autorità nazionale, previo parere di congruità alle
misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda
Sanitaria Provinciale.
3. È in ogni caso fissato il principio di obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante
all’esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19,
nonché – nelle more della definizione di un eventuale Protocollo sanitario tra il Ministero
dell’Interno e la Regione Siciliana – la compiuta profilassi medica di ciascun migrante
posta a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione.
Art. 4
(disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.3. La presente Ordinanza, con validità dal 9 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso,
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica
individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene
trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI”.






