02 Settembre 2026

Sac: la svendita del secolo fatta da un commissario

Sac: la svendita del secolo fatta da un commissario
In discussione la procedura di privatizzazione SAC e individua cinque profili giuridici e istituzionali da approfondire
*di Franz Cannizzo
𝐔𝐧’𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟒𝟗, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟕𝟓/𝟐𝟎𝟏𝟔 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐬𝐮𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨. 𝐂𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐩𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐞.
𝐈𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀
C’è un’operazione da centinaia di milioni di euro che si sta consumando nella Sicilia orientale. Riguarda l’infrastruttura più strategica dell’isola: l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e quello di Comiso, gestiti dalla SAC S.p.A. La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nata dall’accorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa, ne controlla il 60,64% delle quote. E ora sta cedendo quella quota a un soggetto privato.
Il problema non è solo economico. È giuridico. È istituzionale. Ed è europeo.
Perché a decidere non è un Consiglio Camerale eletto democraticamente dalle imprese del territorio. È un Commissario straordinario in carica dall’inizio del 2023, nominato per ripristinare gli organi ordinari entro novanta giorni, che si trova a gestire la più grande operazione di M&A aeroportuale del Sud Italia degli ultimi vent’anni.
E perché lo Statuto dell’Ente,che ho letto e studiato negli ultimi giorni, approvato con delibera n. 2 del 5 aprile 2024, contiene norme scritte con una leggerezza inversamente proporzionale alla portata dell’operazione che dovrebbero governare.
𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐎𝐂𝐈𝐑𝐂𝐔𝐈𝐓𝐎 𝐈𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄
Partiamo dal conflitto di interessi strutturale che nessuno vuole nominare.
L’articolo 2 dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia stabilisce che l’Ente ha il compito di “promuovere gli interessi generali dell’imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato.” È la missione istituzionale dell’ente camerale, tutelata dalla legge di riforma n. 580/1993 e successive modificazioni.
Ma la stessa Camera di Commercio, attraverso la partecipazione di maggioranza in SAC, è il socio di riferimento della società che gestisce l’aeroporto: quello stesso aeroporto dove le imprese che la Camera dovrebbe tutelare pagano tariffe di imbarco, sbarco, canoni per gli spazi commerciali e costi logistici che incidono direttamente sulla loro competitività.
È come se il soggetto istituzionale chiamato a tutelare gli automobilisti fosse anche il proprietario della società che gestisce i parcheggi a pagamento della città. Un potenziale conflitto di interessi strutturale che lo Statuto non solo non risolve, ma nemmeno menziona.
L’articolo 43, comma 5, si limita a dire che i rappresentanti della Camera nelle società partecipate “rispondono in proprio dell’attività gestoria compiuta secondo quanto previsto dal codice civile.” Una frase che, letta alla luce del D.Lgs. 175/2016, suona come un campanello d’allarme: manca qualsiasi riferimento alla responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti, alle norme anticorruzione del D.Lgs. 33/2013, al principio dell’operatore economico di mercato imposto dal diritto europeo.
𝐋𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐐𝐔𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐋’𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
Chiunque stia lavorando alla dismissione di una quota rilevante di SAC deve fare i conti con cinque criticità giuridiche potenzialmente letali. Non sono opinioni, sono conseguenze logiche delle norme che regolano il commissariamento, lo Statuto camerale e il diritto europeo.
𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝟏 — 𝐄𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐑𝐈𝐏𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐎
La giurisprudenza amministrativa italiana è unanime e consolidata: i commissari straordinari nominati in sostituzione di organi sciolti devono limitarsi all’ordinaria amministrazione e al compimento degli atti urgenti e indifferibili. Il Consiglio di Stato ha ribadito questo principio in numerose pronunce, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, n. 4792/2019, stabilendo che l’atto di straordinaria amministrazione compiuto da un commissario è annullabile per eccesso di potere.
La cessione del 51% o più di SAC non ha alcuno dei caratteri dell’ordinaria amministrazione. È una scelta di alta amministrazione, con effetti irreversibili che si protraggono fino alla scadenza della concessione nel 2049, ventitré anni. Non ha i caratteri dell’urgenza: SAC chiude il 2025 con 12,4 milioni di passeggeri, un utile netto di 15 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva. Un’azienda sana e redditizia non ha urgenza di essere ceduta.
Un commissario che assume una decisione così irreversibile, senza urgenza, senza mandato democratico, senza direttive vincolanti del Ministero vigilante, straripa per logica giuridica dai limiti del proprio mandato temporaneo. Questo è il motivo di ricorso più solido davanti al TAR di Catania.
𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝟐 — 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎 𝟒𝟑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀 𝟐 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐔𝐓𝐎
Lo Statuto camerale è esplicito all’articolo 43, comma 2: “La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale fino al limite di € 500.000,00 di partecipazione, per i valori superiori la competenza è del Consiglio camerale.”
La partecipazione della Camera di Commercio in SAC vale centinaia di milioni di euro. Supera il limite di 500.000 euro di circa mille volte. La competenza è del Consiglio camerale, non della Giunta, non del Commissario. Il Consiglio camerale non esiste da tre anni. Non è mai stato ricostituito nonostante gli obblighi di legge.
La norma statutaria è pensata per garantire che le decisioni sul patrimonio comune siano prese in modo collegiale e democratico dai rappresentanti eletti delle imprese del territorio. L’esercizio di tale potere in forma monocratica da parte di un funzionario nominato dalla politica altera la ratio stessa della norma.
Anche volendo ammettere, in via di mera ipotesi, che il decreto di nomina commissariale attribuisca “i poteri del Consiglio”, questa attribuzione non può superare i vincoli dello Statuto che è norma di rango superiore al decreto prefettizio. Il decreto non può attribuire poteri che lo Statuto riserva a un organo collegiale democraticamente eletto.
Nota operativa: Questo vizio è documentalmente immediato. Chi intende ricorrere al TAR non ha bisogno di prove aggiuntive, ha bisogno del testo dello Statuto e del decreto di nomina. Entrambi sono pubblici. Entrambi sono già agli atti delle istanze di accesso atti depositate da CISAL e LEGEA.
𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝟑 — 𝐈𝐋 “𝐑𝐈𝐓𝐀𝐑𝐃𝐎” 𝐍𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐄𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐕𝐈𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎
Il commissario Belcuore è in carica dall’inizio del 2023. Il mandato commissariale aveva una durata prevista di novanta giorni, finalizzata esclusivamente al ripristino degli organi camerali ordinari. Sono trascorsi oltre tre anni. Il Consiglio camerale non è stato ricostituito nonostante tre avvisi pubblicati.
In diritto amministrativo questo profilo si chiama eccesso di potere per sviamento: il potere viene usato non per lo scopo per cui è stato conferito, il ripristino degli organi, ma per un fine diverso, la gestione ultrattiva di una procedura di privatizzazione miliardaria.
La circostanza che le scadenze per la consegna dei documenti da parte delle associazioni di categoria siano slittate più volte, e che il terzo avviso sia ancora in attesa di esito, configura una anomalia che il TAR e la Corte dei Conti sono chiamati a valutare. Se il commissario avesse ricostituito gli organi nei termini previsti, la procedura di privatizzazione sarebbe stata gestita da un Consiglio camerale democraticamente eletto, con la legittimazione che questa operazione richiede.
𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝟒 — 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃.𝐋𝐆𝐒. 𝟏𝟕𝟓/𝟐𝟎𝟏𝟔 𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄
Il Testo Unico sulle Società Pubbliche, D.Lgs. 175/2016, impone una serie di adempimenti obbligatori prima di qualsiasi cessione di partecipazioni pubbliche.
L’articolo 20 impone la redazione di un Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, con relazione tecnica che motivi analiticamente la convenienza della dismissione rispetto ad alternative come l’aumento di capitale, l’emissione di strumenti obbligazionari, il ricorso a fondi europei o la cessione di una partecipazione di minoranza invece che di maggioranza.
L’articolo 5 impone la motivazione analitica della scelta, con dimostrazione che la cessione serve a un interesse pubblico identificato, che è sostenibile finanziariamente e che non si poteva ottenere lo stesso risultato in modo meno oneroso per il patrimonio pubblico.
L’articolo 20, comma 4, impone la trasmissione della relazione alla Corte dei Conti e al MEF prima dell’avvio della procedura.
Nessuno di questi documenti è stato reso pubblico. Le istanze di accesso agli atti depositate da CISAL Catania il 29 luglio 2026 e da LEGEA Catania il 31 luglio 2026 non hanno ricevuto risposta entro i termini di legge.
Se quegli adempimenti non sono stati eseguiti e l’assenza di documentazione pubblica suggerisce che non lo siano stati, la procedura è viziata ab origine. La Corte dei Conti può contestare il danno erariale nel momento in cui il contratto di cessione viene firmato senza la copertura normativa che il D.Lgs. 175/2016 richiede.
𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀̀ 𝟓 — 𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐎 𝐌𝐄𝐎𝐏 𝐄 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐀𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐋𝐋𝐄𝐆𝐈𝐓𝐓𝐈𝐌𝐎
C’è un profilo europeo che non può essere ignorato e che rappresenta il contributo più innovativo di questa analisi rispetto al dibattito pubblico finora condotto.
Il principio MEOP — Market Economy Operator Principle — è un principio cardine del diritto europeo degli aiuti di Stato, codificato dalla Commissione europea nella Comunicazione 2016/C 262/01 e consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. In sintesi: se uno Stato membro o un ente pubblico che ne fa parte, gestisce un’impresa o una partecipazione societaria a condizioni che un investitore privato di mercato non accetterebbe, quella gestione costituisce un aiuto di Stato illegittimo, soggetto a obbligo di recupero da parte della Commissione europea.
Applicato al caso SAC: se la Camera di Commercio ha iniettato risorse pubbliche in SAC durante il commissariamento, attraverso aumenti di capitale, garanzie, finanziamenti agevolati, o anche semplicemente mantenendo la partecipazione a condizioni non di mercato, senza una perizia giurata di un advisor indipendente che dimostri che anche un investitore privato avrebbe fatto la stessa scelta alle stesse condizioni, si configura un aiuto di Stato non notificato alla Commissione europea.
La differenza rispetto a un Presidente eletto è cruciale. Un Presidente eletto può invocare l’interesse pubblico territoriale come giustificazione del sostegno a SAC e quella giustificazione, se documentata, può reggere davanti alla Commissione europea. Un commissario straordinario non ha questa facoltà. Al commissario quella attenuante è preclusa dalla natura stessa del suo mandato temporaneo. Se ha iniettato denaro pubblico senza il crisma della valutazione di mercato, il danno erariale è diretto, immediato e senza scudo politico.
Questo profilo si integra direttamente con la petizione alla Commissione PETI del Parlamento europeo già in fase di deposito, dove viene identificato come quinto profilo di violazione del diritto europeo, distinto dai quattro già descritti in precedenti comunicati del Patto per la Sicilia orientale.
Nota operativa: La Commissione europea, DG COMP, può aprire un procedimento d’indagine sugli aiuti di Stato di propria iniziativa, senza che sia necessario un ricorso formale da parte di soggetti privati. La segnalazione alla DG COMP, distinta dalla petizione PETI , è uno strumento ulteriore che il Patto valuterà nelle prossime settimane, dopo aver verificato la documentazione sugli apporti pubblici in SAC durante il commissariamento.
𝐈𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐈𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐎
C’è un ultimo elemento, forse il più inquietante sul piano sistematico.
Il D.Lgs. 175/2016, articoli 20 e 24, impone che se una partecipata registra perdite per tre esercizi consecutivi, o se il valore della partecipazione si azzera, l’ente pubblico deve dismetterla o metterla in liquidazione. Un Presidente eletto può temporeggiare, valutare alternative, invocare l’interesse strategico dell’asset. Un commissario non ha questa discrezionalità — se non avvia la dismissione quando i parametri lo impongono, risponde di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 CP.
Ma qui sta il paradosso simmetrico: il commissario è obbligato a vendere se SAC va male, ma eccede i propri poteri se vende un asset strategico senza urgenza quando SAC va bene. SAC va benissimo ,12,4 milioni di passeggeri, 15 milioni di euro di utile netto, posizione finanziaria netta positiva. Non c’è nessun obbligo di vendere. C’è solo una scelta e quella scelta richiederebbe una legittimazione democratica che il commissario non ha.
La via d’uscita per un amministratore avveduto sarebbe una sola: ottenere direttive vincolanti dal Ministero vigilante ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2016, trasferendo sul MIMIT la responsabilità politica della scelta. Se quelle direttive esistono ma non sono pubbliche, dove sono? Se non esistono, con quale copertura normativa il commissario ha proceduto?
Sono domande semplici. Le risposte non si trovano in nessun documento pubblico. E questo, in diritto amministrativo, non è un dettaglio.
𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐃𝐎𝐕𝐑𝐄𝐁𝐁𝐄 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐃𝐄𝐑𝐄 — 𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈
L’analisi dello Statuto e della procedura suggerisce interventi che non possono essere rinviati.
𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 — Sospensione della procedura fino alla ricognizione degli adempimenti obbligatori. Prima di procedere alla fase delle offerte vincolanti, i soci pubblici di SAC devono attestare pubblicamente il completamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016: Piano di razionalizzazione periodica, motivazione analitica, trasmissione alla Corte dei Conti e al MEF. In assenza di questa attestazione, chiunque firmi il contratto di cessione lo fa esponendosi a responsabilità erariale.
𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 — Direttive vincolanti del MIMIT al commissario. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per la concessione aeroportuale SAC e il MIMIT, competente per le società a partecipazione pubblica, devono emettere direttive formali che definiscano i limiti del mandato commissariale rispetto alla procedura di privatizzazione e le condizioni che il contratto definitivo deve rispettare. In assenza di queste direttive il commissario opera senza copertura ministeriale.
𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 — Perizia MEOP indipendente. Prima della firma del contratto, una perizia indipendente certificata deve attestare che le condizioni della cessione rispettano il principio dell’operatore economico di mercato. Senza quella perizia il contratto è esposto a contestazione da parte della Commissione europea come aiuto di Stato non notificato.
𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 — Clausole vincolanti nel contratto definitivo. Il contratto di privatizzazione deve contenere obblighi verificabili per il futuro gestore privato: piano industriale autonomo per Comiso con obiettivi triennali e penali, utilizzo vincolante dei 47 milioni di euro FSC già approvati dalla Commissione europea per il potenziamento di Comiso, protocollo di emergenza vulcanica obbligatorio con attivazione automatica al livello arancione INGV, sistema informativo integrato multilingue, divieto di depotenziamento dello scalo ragusano sotto soglie minime di operatività.
𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐨 — Un regolamento speciale per la partecipazione SAC. Indipendentemente dall’esito della privatizzazione, la Camera di Commercio deve dotarsi di un regolamento dedicato alla governance della partecipazione in SAC, con relazioni semestrali al Consiglio, delibere preventive della Giunta su ogni operazione straordinaria, e la presenza obbligatoria di esperti in diritto aeronautico e aiuti di Stato nei processi decisionali che riguardano l’asset aeroportuale.
𝐈𝐋 𝐍𝐎𝐃𝐎 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐎 — 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐀𝐍𝐂𝐎𝐑𝐀 𝐂𝐇𝐄 𝐆𝐈𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐎
Resta, sullo sfondo, una domanda che il dibattito pubblico non ha ancora affrontato con la chiarezza che merita.
Ha senso, nel 2026, che una Camera di Commercio, ente che per legge dovrebbe promuovere le imprese, non gestire infrastrutture aeroportuali, sia azionista di maggioranza di una società che gestisce il quinto aeroporto italiano per traffico passeggeri?
Dal punto di vista strettamente giuridico la risposta è che la legge lo consente, a patto di rispettare regole ferree. Ma la sensazione, leggendo lo Statuto approvato nell’aprile 2024, è che quelle regole ferree siano state scritte con una leggerezza che un asset da mezzo miliardo non può permettersi.
Fontanarossa muove oggi oltre 12 milioni di passeggeri e miliardi di euro di indotto economico per la Sicilia orientale. Comiso gestisce una concessione europea di 47 milioni di euro già approvati e non ancora spesi. È un sistema troppo importante per essere governato con norme statutarie approssimative.
Ed è troppo importante per essere ceduto da un Ente in regime di commissariamento ultra-triennale, con uno Statuto che lascia troppi spazi all’interpretazione, un mandato che non autorizza scelte irreversibili e una procedura che, come dimostrano i verbali parlamentari delle audizioni del 17 giugno e del 27 luglio 2026, non garantisce nemmeno ai componenti del CdA l’accesso agli studi che dovrebbero giustificare la cessione.
La Corte dei Conti chiederà conto di tutto questo, al momento della firma del contratto, se non prima. Il TAR potrebbe essere chiamato a pronunciarsi molto prima. La Commissione europea , DG COMP e Commissione PETI, ha già ricevuto le prime segnalazioni.
E le risposte, oggi, non sono scritte da nessuna parte.
𝐂𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐬𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐥𝐞: 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢𝐛𝐢𝐫𝐞.
*𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐌&𝐀 𝐬𝐮 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐢. 𝐄̀ 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞, 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟑 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐀𝐫𝐜𝐢𝐯𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐄𝐂 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢.
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