18 Aprile 2026

Terzo Settore in cambiamento: facciamo chiarezza

Terzo Settore in cambiamento: facciamo chiarezza

 Dal 2026 è in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017)

Di Salvo Scafiddi, Consigliere Unico Catania

 

Dal 2026 è in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017)



Per la prima volta la fiscalità degli enti non profitviene disciplinata in modo organico (i primi titoli definiscono chi sono gli ETS, il titolo IX istituisce il RUNTS, il titolo X contiene le disposizioni fiscali in vigore dal 2026), senza più bisogno di ricorrere alle deroghe e ai rattoppi normativi che hanno caratterizzato il settore per decenni.

Principali aspetti della riforma:

  • fine regime ONLUS: Termine iscrizione RUNTS 31 marzo 2026
  • Riforma IVA PROROGATA fino al 2036

 

Sono Enti del Terzo Settore: le Organizzazioni di Volontariato (artt. 32-34 CTS), le Associazioni di Promozione Sociale (art. 35-36 CTS), gli Enti Filantropici (artt. 37-39 CTS), le Imprese Sociali (D. Lgs. 112/2017), le Cooperative Sociali (L. 381/1991), le Reti Associative (art. 41 CTS), le Società di Mutuo Soccorso (art. 42-44 CTS).

Elementi costitutivi

  • Natura privata: enti di carattere privato
  • Assenza scopo di lucro: divieto distribuzione utili
  • Finalità qualificate: civiche, solidaristiche, utilità sociale
  • AIG in via esclusiva o principale: art. 5 CTS
  • Iscrizione RUNTS: requisito costitutivo

 

Il RUNTS: non solo un registro

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il fulcro operativo della riforma. È articolato in sette sezioni (ha sostituito i registri separati ODV, APS, ONLUS) – ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS – e l’iscrizione è la condizione per accedere ai benefici fiscali, al cinque per mille e ai contributi pubblici.

Ma il RUNTS non è soltanto una porta d’accesso alle agevolazioni. Iscriversi significa accettare vincoli precisi: destinazione degli avanzi di gestione, limiti al patrimonio, perseguimento effettivo delle finalità di interesse generale. Sono proprio questi vincoli – non l’iscrizione in sé – a giustificare il trattamento tributario differenziato rispetto agli enti commerciali. Vale la pena tenerlo a mente quando si valuta la convenienza di accedere al regime.

 

L’Europa ha detto sì, e questa volta in anticipo

Uno degli aspetti più significativi della riforma, sul piano metodologico, è il rapporto con la Commissione Europea. In passato l’Italia ha subito più di una procedura d’infrazione per misure agevolative ritenute incompatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato – si pensi alle vicende dell’ICI/IMU e di alcune esenzioni IVA per gli enti non commerciali. Ogni procedura aperta si traduceva in revisioni normative forzate, con il caos gestionale che ne seguiva.

Questa volta il legislatore ha invertito l’ordine: ha prima illustrato l’intera architettura della riforma alla Commissione, poi ha avviato l’applicazione. La Comfort Letter inviata da Bruxelles ha riconosciuto la compatibilità del regime fiscale degli ETS con le norme europee, fondandosi su due argomenti centrali: la non comparabilità strutturale tra ETS e imprese lucrative, e l’assenza di finalità reddituale negli enti del Terzo Settore. Il risultato è una stabilità normativa che il settore non aveva mai davvero avuto: gli enti possono ora pianificare su orizzonti pluriennali, senza il rischio che una circolare o una procedura europea stravolga le regole a metà strada.

 

I due regimi forfettari: una scelta, non un automatismo

Il Titolo X introduce due regimi forfettari opzionali. Entrambi riguardano la tassazione dei proventi commerciali degli ETS, ma hanno destinatari, coefficienti e conseguenze IVA molto diversi. Capire quale convenga – o se convenga uno dei due – richiede un’analisi caso per caso.

 

Il regime ex art. 80 CTS per gli ETS non commerciali

L’art. 80 CTS introduce un regime forfettario opzionale ai soli fini IRES per gli ETS che mantengono la qualifica di ente non commerciale. Il presupposto è quello dell’art. 79, commi 5 e 5-bis: l’attività di interesse generale (AIG) deve essere prevalente e svolta con modalità non commerciali, e le entrate da attività commerciale non devono essere prevalenti sul totale.

 

Gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una o più AIG per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  • Esclusiva: l’ente svolge SOLO AIG (art. 5 CTS)
  • Principale: le AIG prevalgono sulle Attività Diverse (art. 6 CTS)

 

IL TEST DI NON COMMERCIALITÀ DELLE AIG

 

Art. 79, commi 2-2bis – Quando le AIG sono NON commerciali:

  • a) Se svolte a titolo gratuito
  • b) Se svolte dietro corrispettivi che NON superano i costi effettivi

Il ‘margine del 6%’ (art. 79, comma 2-bis):

Le AIG si considerano svolte senza corrispettivi superiori ai costi effettivi quando i ricavi non superano di oltre il 6% i costi diretti e indiretti.

Gli ETS possono esercitare Attività Diverse (art. 6 CTS) a condizione che lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.

In particolare, i seguenti elementi devono sussistere entrambi:

  • requisito di SECONDARIETA’ (D.M. 107/2021) → le Attività Diverse non possono essere prevalenti e la valutazione va fatta su base annuale
  • requisito di STRUMENTALITÀ → devono essere funzionali alle finalità dell’ente e devono sostenere economicamente le AIG.

Secondarietà calcolo annuale: i Ricavi delle Attività Diverse devono essere ≤ 30% delle Entrate totali, oppure (in alternativa) i Ricavi delle Attività Diverse devono essere ≤ 66% dei costi effettivi per AIG.

 

ATTIVITÀ SEMPRE NON COMMERCIALI, Art. 79, comma 3 – Presunzione assoluta:

Indipendentemente dal test del 6%, sono SEMPRE non commerciali le seguenti attività:

  • Ricerca scientifica (art. 5, lett. h): svolta direttamente da enti la cui finalità principale è la ricerca di particolare interesse sociale, purché tutti gli utili siano reinvestiti nella ricerca e nella diffusione GRATUITA dei risultati, senza accesso preferenziale da parte di privati;
  • Ricerca affidata a terzi (art. 5, lett. h): attività di ricerca affidata ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente secondo le modalità del DPR 20 marzo 2003, n. 135;
  • Fondazioni ex IPAB attività di cui all’art. 5, lett. a), b), c) (servizi sociali, sanitari, socio-sanitari) se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano reinvestiti e non siano deliberati compensi per gli organi amministrativi.

In caso di attività miste, si applica il coefficiente dell’attività prevalente per ricavi, ma solo se l’ente tiene una separata annotazione contabile delle diverse attività. Chi non la tiene, si vede applicare d’ufficio il coefficiente delle prestazioni di servizi, che è il più alto. È un incentivo implicito alla contabilità analitica.

ENTE NON DEL TERZO SETTORE

  • Soggetto NON iscritto al RUNTS
  • Regime fiscale: TUIR (artt. 143-149)

Il confronto con l’art. 145 TUIR – che continua ad applicarsi agli enti non commerciali non iscritti al RUNTS – è favorevole all’art. 80 CTS su due fronti: i coefficienti sono più bassi e non esiste una soglia massima di ricavi per l’accesso. L’art. 145 TUIR, invece, è accessibile solo agli enti in contabilità semplificata e solo entro i limiti di € 500.000 per le prestazioni di servizi e € 800.000 per le altre attività (circolare n. 25/E del 7 luglio 2015).

L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo in corso, e vincola per tre esercizi consecutivi. Con l’adesione vengono disapplicati gli ISA. La circolare n. 1/E del 2026 ha inoltre precisato che i proventi da raccolta fondi in forma continuativa, se assumono natura commerciale ai sensi del TUIR, rientrano nella base di calcolo dei coefficienti.

Il regime ex art. 86 CTS per ODV e APS

L’art. 86 CTS è riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS. È un regime molto più spinto rispetto all’art. 80: coefficienti di redditività bassissimi, semplificazioni contabili rilevanti e, elemento che lo distingue nettamente, un regime IVA di tipo franchigia.

Il limite di accesso è fissato a € 85.000 di ricavi commerciali dell’esercizio precedente. Nel calcolo del plafond rientrano i ricavi da attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte con modalità commerciali, quelli da attività diverse ex art. 6 CTS in forma d’impresa, e i corrispettivi da raccolta fondi continuativa che non rientrano nell’esclusione dell’art. 79, comma 4, lett. a), CTS. Restano fuori le entrate occasionali riconducibili ai redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

L’opzione si esercita in dichiarazione annuale dei redditi, oppure, per chi avvia un’attività commerciale, nella dichiarazione di inizio attività. Per il primo anno di applicazione e per gli enti di nuova costituzione è sufficiente una previsione di ricavi entro la soglia di € 85.000. Se il primo esercizio è inferiore all’anno solare, il limite va ragguagliato ai giorni effettivi. Il regime cessa dal periodo successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti: basta sforare la soglia o perdere l’iscrizione nella sezione RUNTS.

 

redazione

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