03 Aprile 2026
Se paghi in contanti perdi i rimborsi

Prende piede la stagione fiscale delle dichiarazioni e molti contribuenti sono convinti di essere in regola per fruire delle detrazioni spettanti
Spesso, ci si ritrova nella spiacevole situazione di perdere i benefici per un motivo che non si sarebbe mai immaginato e cioè il pagamento in contanti.
La normativa fiscale stabilisce con chiarezza che il pagamento deve essere effettuato mediante strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito o debito, bonifico bancario o altri metodi di pagamento tracciabili).
Ci sono alcune categorie di spesa portate in detrazione con una certa regolarità, senza rendersi conto che il metodo di pagamento scelto le rende di fatto indetraibili.
Le spese mediche sono pienamente detraibili per legge solo se il pagamento è tracciabile. Anche le spese veterinarie e attività sportive dei figli seguono la medesima logica.
Tuttavia vi sono alcune eccezioni esplicite nelle quali la tracciabilità del pagamento non è richiesta ai fini della detrazione. La prima più importante riguarda i farmaci che rimangono detraibili anche se pagati in contanti, a condizione che lo scontrino sia quello cosiddetto parlante ovvero, il documento fiscale riporti il codice fiscale dell’acquirente e la natura della spesa sostenuta. Lo stesso dicasi per i dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Un discorso a parte merita il bonus domotica, la disciplina che si occupa dello studio delle tecnologie volte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli edifici consentendo di ottenere un notevole incremento delle prestazioni e possibilità offerte dagli impianti presenti nell’abitazione ottimizzando i consumi.
Il bonus domotica esiste ancora, ma nel 2026 smette definitivamente di essere una spinta massiva agli incentivi edilizi. È diventato a tutti gli effetti una declinazione tecnica dell’Ecobonus e come tale risponde a una logica molto più stringente di finanziamento finalizzata esclusivamente a ciò che contribuisce in modo misurabile all’efficienza energetica degli edifici. È un cambio di paradigma che segna il passaggio da una stagione espansiva, in cui la tecnologia veniva incentivata quasi per definizione, a una fase selettiva, in cui ogni intervento deve giustificare il proprio impatto.
Sul piano economico il 2026 consolida una tendenza già avviata negli anni precedenti e cioè la riduzione e differenziazione delle aliquote. La detrazione non è più uniforme, ma varia in funzione della tipologia di immobile. Per l’abitazione principale si può recuperare il 50 per cento della spesa sostenuta, mentre per le seconde case e gli altri immobili residenziali la percentuale scende al 36 per cento. Rimane più elevata, fino al 65 per cento, per gli immobili strumentali utilizzati da imprese e professionisti, a conferma di una certa attenzione verso il settore produttivo. Il tetto massimo di spesa resta fissato a 15.000 euro per unità immobiliare.
Ma la vera novità tuttavia è l’introduzione di una componente reddituale che incide direttamente sulla misura del beneficio. Fino a 75.000 euro di reddito, la detrazione è piena. Oltre questa soglia, si attiva un meccanismo di riduzione progressiva, che diventa più incisivo sopra i 100.000 euro. Questo elemento modifica in modo significativo la convenienza dell’intervento. Non basta più valutare il costo e la percentuale di detrazione ma è necessario considerare anche la propria posizione reddituale. In molti casi, il beneficio teorico si riduce sensibilmente nella pratica, rendendo meno immediato il ritorno economico dell’investimento. A questo si aggiunge un altro fattore determinante, il meccanismo di recupero. La detrazione avviene esclusivamente tramite dichiarazione dei redditi, suddivisa in dieci quote annuali di pari importo eliminando in tal modo strumenti alternativi che consentano di anticipare il beneficio.
di Luigi Longo, revisore sindacato Unico Catania






