06 Marzo 2026

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Maltempo

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Maltempo

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 25 del 27 febbraio 2026 (decreto Maltempo), che detta interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Calabria, della Sardegna e della Sicilia nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

 

Di Santi Grillo – Presidente Unico di Catania



Il decreto, oltre a garantire l’assistenza alle popolazioni colpite e il ripristino dei servizi pubblici essenziali e delle infrastrutture di rete, prevede la sospensione di diversi termini di interesse fiscale.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi è riservata ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026:

-danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

-danneggiati per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Nello specifico è stata disposta la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, dei versamenti tributari, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operate dai soggetti sopra individuati in qualità di sostituti d’imposta.

Sono interessati dalla sospensione anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010, dagli atti di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, e dagli atti di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, ossia gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti impositori.

Occorre fare attenzione perché in caso di versamento non si procede al rimborso.

La sospensione riguarda anche gli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori individuati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Conseguentemente, nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.

Ripresa dei versamenti entro il 10 ottobre 2026

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’art. 29, D.L. n. 78/2010, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’ art. 30, D.L. n. 78/2010, al momento sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Allo stesso modo i termini di versamento relativi alle ingiunzioni, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, al momento sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.

Proroga anche per la rottamazione quinquies

Nel decreto rientrano anche specifiche e interessanti disposizioni riguardanti la rottamazione quinquies. Per i soggetti sopra richiamati sono stati, infatti, prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previste.

Di conseguenza è prorogata di tre mesi la disposizione che prevede che il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenze che allo stesso modo sono prorogate di tre mesi.

Tra le norme riguardanti la proroga è presente anche quella concernente il termine per l’adesione alla rottamazione quinquies per cui il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione entro la fine del mese di luglio 2026 in luogo del 30 aprile 2026, previsto dalla normativa di riferimento.

Salvo Giuffrida

Salvo Giuffrida

Salvatore Giuffrida (OdG Sicilia N^ 171391). Classe 1970 giornalista (ex chimico). Il mio motto: “Seguire ma mai inseguire”.