09 Dicembre 2025
Maletto, il Giudice reintegra l’istruttore tecnico

Il Tribunale di Catania reintegra un istruttore tecnico del Comune di Maletto, assegnato a mansioni inferiori e ritenute estranee al suo profilo professionale
Maletto, il Tribunale del Lavoro reintegra l’istruttore tecnico assegnato a mansioni inferiori: atto amministrativo dichiarato illegittimo
Con Ordinanza n. 32300 del 05/12/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ha disposto la reintegra nelle mansioni originarie del dipendente comunale Francesco De Luca, rappresentato dall’avv. Pierpaolo Lucifora, giuslavorista del Foro di Catania.
La decisione arriva dopo che il lavoratore era stato improvvisamente assegnato, tramite determina sindacale, a mansioni di ausiliario del traffico, considerate non solo inferiori rispetto alla categoria del CCNL Funzioni Locali, ma anche estranee al suo percorso professionale.
Il caso
De Luca, istruttore tecnico del Comune di Maletto, svolgeva da anni attività coerenti con il settore tecnico dell’Ente.
La determina oggetto di contestazione lo aveva invece destinato a funzioni di vigilanza su aree di parcheggio e viabilità, afferenti al profilo di ausiliario del traffico, attività peraltro non prevista dal contratto collettivo degli Enti Locali ma solo disciplinata dal Codice della Strada.
Secondo quanto emerso nel giudizio, il nuovo incarico determinava:
-
un evidente demansionamento;
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un uso improprio delle capacità professionali maturate dal dipendente;
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un contrasto con il principio di equivalenza delle mansioni sancito dalla normativa sul pubblico impiego.
Le motivazioni del Giudice
La Sezione Lavoro del Tribunale, nella persona della dott.ssa Concetta Ruggeri, ha accertato la totale estraneità tra le mansioni assegnate e il profilo professionale di istruttore tecnico.
In via cautelare, il Giudice ha quindi disposto:
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l’adibizione del dipendente alle mansioni originarie;
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la reintegra nella precedente posizione di lavoro;
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la disapplicazione degli atti amministrativi contrari emanati dal Comune.
Le argomentazioni dell’Ente, che sosteneva la legittimità dell’assegnazione alle nuove mansioni, sono state ritenute infondate.
Il principio ribadito dal Tribunale
L’ordinanza riafferma un punto cardine del diritto del lavoro pubblico:
un dipendente non può essere assegnato a mansioni inferiori o non equivalenti al proprio profilo, né può essere distolto dal ruolo professionale per cui è stato assunto, salvo casi eccezionali e specificamente motivati.
Nel caso di specie, tali presupposti — secondo il Giudice — non erano presenti.




