16 Novembre 2024
L’avvocato risponde: la sospensione condizionale della pena
Secondo quanto disposto dall’articolo 163 comma 1 del codice penale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’ arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore dagli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni (ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni).
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi.
La sospensione condizionale della pena costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale anche se provvisoria dell’esecuzione della pena.
La concessione del beneficio può portare all’estinzione del reato, oppure alla revoca del beneficio, nel caso in cui non vi sia stato l’adempimento degli obblighi imposti dal giudice o nei casi di reiterazione dell’attività criminale.
avv. Piergiuseppe De Luca