19 Ottobre 2024
L’avvocato risponde: le misure cautelari

Sono quelle che determinano una limitazione delle libertà individuali
Presentano livelli di afflittiva differenziati e possono essere applicate solo quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Si distinguono in misure di coercizione custodiale e di mera coercizione. Arresti domiciliari: prevedono l’obbligo per il soggetto di non allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento; il Giudice può tuttavia disporre una modalità più rigida che preveda il divieto di comunicazione con le persone diverse da quelle che coabitano o che, comunque prestano assistenza all’ indagato o all’imputato. In più il Giudice può disporre la possibilità di allontanarsi dal luogo per il tempo strettamente necessario per provvedere a tali esigenze, ovvero ad esercitare una attività lavorativa.
Vi è poi la custodia cautelare in istituto attenuata per le detenute madri, e la custodia in casa di cura. Esistono poi misure di mera coercizione, quali il divieto di espatrio, che impediscono al soggetto di fuoriuscire dal territorio nazionale. O l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con il quale il giudice indica i giorni e le ore di presentazione. Il divieto di dimora, che consiste nella prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice.
L’obbligo di dimora, invece, si risolve nella prescrizione dì non allontanarsi, senza autorizzazione del giudice. Infine il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, impedisce al soggetto di avvicinarsi a luoghi determinati – abitualmente frequentati dalla persona offesa – ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

avv. Piergiuseppe De Luca





