20 Gennaio 2024

Tutela animali: in Tribunale le colonie feline vincono anche il ricorso 

Tutela animali: in Tribunale le colonie feline vincono anche il ricorso 

Le associazioni animaliste sono intervenute a supporto della “gattara” per difendere la colonia felina di Gravina di Catania.

A Catania le associazioni animaliste hanno deciso congiuntamente di difendere attivamente anche nelle aule del Tribunale i diritti dei felini.

Anche in secondo grado il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha stabilito che la colonia felina non può essere sfrattata. 

La terza sezione civile in composizione collegiale (Presidente Dott.ssa Grazia Longo, relatore dott.ssa Di Gesu Sonia, e dott. Alessandro Rizzo) con l’ordinanza del 14/12/2023 (causa RG 10458/2023) ha rigettato in toto il reclamo della condomina, che voleva lo spostamento della colonia felina che vive pacificamente nel condominio sito in Gravina di Catania (Ct) fissando i seguenti principi sulla base della normativa di settore:

-in generale è fatto divieto di allontanare i gatti in libertà dal loro habitat naturale, tale intendendosi un qualsiasi territorio o porzione di esso dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà; 

-per colonia felina s’intende un gruppo di almeno due gatti che condividono il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale vivono stabilmente; 

-le competenze in materia di colonia felina sono principalmente demandate ai Comuni i quali, tra l’altro, provvedono direttamente al loro censimento oppure, a tal fine, possono stipulare con le associazioni animaliste appositi protocolli d’intesa, anche per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute; 

-il referente o tutor è semplicemente un soggetto privato volontario che si offre di occuparsi della colonia felina svolgendo attività attinenti alla concreta gestione, fermi restando i poteri ed i compiti attributi dalla legge ai Comuni di concerto con l’A.S.P..

Il Collegio chiarisce che “”…lo spostamento di una colonia felina può essere effettuato esclusivamente per gravi e documentate necessità e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate nella materia in esame in forza delle quali, in particolare, occorre l’intervento del Comune mediante apposito atto autorizzativo, necessario anche per individuare la porzione di spazio ove ricollocare il gruppo di gatti in libertà, nonché il parere dell’A.S.P. per quanto concerne gli aspetti strettamente sanitariDiversamente, si andrebbe a violare il divieto di allontanamento dell’animale dal suo habitat naturale, inteso come territorio o porzione di esso dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà…”.

In modo inequivocabile il Collegio ha chiarito che “neppure al referente della colonia felina è attribuito il potere di spostare il gatto o la colonia felina…”.   

L’Avv. Pisani è soddisfatta di questo ulteriore chiarimento del Collegio che porta su un piano diverso la tutela delle colonie feline (Patrimonio indisponibile dello Stato) in quanto nell’ordinanza collegiale, oggi commentata, è stato evidenziato il ruolo importantissimo che hanno i Comuni e le Asp veterinarie che devono sempre essere presenti e procedere alla tutela dei felini di concerto con le associazioni animaliste senza abdicare al loro importantissimo ruolo e lasciare i tutor al loro destino non potendosi trattare l’argomento come semplice lite tra privati cittadini.

Le colonie feline devono essere tutelate dalle amministrazioni in quanto Patrimonio indisponibile dello Stato.

I fatti traggono origine da una azione di manutenzione del possesso (art. 1170 cc e 703 c.p.c) per lesione possessoria di una condomina convinta che i gatti della colonia comprimevano il suo libero godimento in fatto del proprio appartamento e balcone.

In un primo momento, era stato emesso un provvedimento che ordinava alla “tutor” della colonia di provvedere allo spostamento della colonia felina con l’ausilio dell’Asp che non era nemmeno parte del Giudizio. L’ordinanza si scontrava frontalmente con i principi sopra indicati.

Pertanto, la tutor assistita dall’Avv. Mannino stante le difficoltà riscontrate nell’eseguire l’ordinanza ne chiedeva la modifica nel rispetto della normativa vigente. Nella causa pendente avanti il Tribunale civile di Catania, Sez. III – Dott. Angelo Pappalardo, R.G. 11107/2021 intervenivano, a tutela dell’integrità e salute della colonia felina, le associazioni Le Aristogatte (Presidente signora Vera Russo), con l’Avv. Giuseppina Floriana Pisani e   L’Altra Zampa (Presidente signora  Emanuela Tosto), con l’Avv. Gaetana Cipolla.

L’Avv. Mannino e l’Avv. Pisani evidenziano che il Giudice Pappalardo ha emesso un provvedimento unico nel suo genere avendo riconosciuto “il legame fra colonia felina ed habitat e chiarito che “lo spostamento della colonia felina possa, quantomeno in astratto, comportare un pregiudizio per gli animali”. 

Avverso l’ordinanza del Giudice Pappalardo proponeva reclamo la condomina e i Giudici di secondo grado con il Presidente della terza sezione Grazia Longo ed il Giudice relatore Sonia Di Gesu lo hanno rigettato integralmente con condanna alle spese del Giudizio confermando il principio sancito dal primo Giudice che la colonia felina, quantomeno a Catania, non può essere sfrattata in “quanto si andrebbe a violare il divieto di allontanamento dell’animale dal suo habitat naturale, inteso come territorio o porzione di esso dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà. Il collegio ha addirittura chiarito che “neppure al referente della colonia felina è attribuito il potere di spostare il gatto o la colonia felina” in quanto la colonia felina non costituisce una res nella disponibilità del referente che può essere da questi “consegnata” all’Ente comunale.

Le associazioni continueranno questa battaglia di civiltà e chiedono ai cittadini di segnalare eventuali ulteriori abusi ai danni degli animali.

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redazione

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