06 Luglio 2021

Ristrutturazione dei debiti con il fisco? Decide il Giudice. Buone notizie per il Calcio Catania

Ristrutturazione dei debiti con il fisco? Decide il Giudice. Buone notizie per il Calcio Catania

Il Calcio Catania ha una via alternativa per ristrutturare il debito con l’Agenzia delle Entrate, la cui sede di Palermo è in fase di cambio nei nuovi dirigenti. L’ultima parola spetta al Tribunale, a cui si devono anche dare delle garanzie.

di Salvo Giuffrida  ed  Att.Ro.

Buone notizie per i tifosi rossazzurri. La transazione fiscale, anche in assenza di accordo con l’Agenzia delle entrate, può essere omologata dal Tribunale se è previsto il soddisfacimento dei crediti erariali più favorevole rispetto a quello ricavabile (ipoteticamente) dalla liquidazione dell’impresa. È questa la posizione assunta nelle recenti pronunce emesse dal Tribunale della Spezia e dal Tribunale di Teramo che hanno accolto le proposte di azzeramento parziale di debiti erariali avanzate delle imprese in crisi, adottando un provvedimento in contrasto con l’espresso voto negativo dell’Amministrazione finanziaria.

La normativa di riferimento

In deroga al principio di indisponibilità̀ e irrinunciabilità̀ del credito erariale o contributivo, l’imprenditore in difficoltà può avanzare ad Agenzie fiscali ed Enti di Previdenza il pagamento parziale o dilazionato del debito.

Di recente il Legislatore attraverso l’art. 3, co. 1 bis, D.L. n. 125/2020, ha previsto la possibilità per il Giudice di omologare (a determinate condizioni) il concordato preventivo (art. 160 L.F.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) e l’accordo di composizione della crisi (art. 3, L. n. 3/2012), anche in mancanza di voto e/o di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria alla proposta di transazione loro formulata.

In sostanza, al fine di ottenere l’accoglimento della proposta occorre (oltre alle maggioranze richieste dalle normative di riferimento) che la proposta di soddisfacimento dei crediti erariali e previdenziali appaia anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, più conveniente rispetto alla (ipotetica) alternativa liquidatoria.

Elemento determinante per il buon esito dell’istanza tesa alla rimodulazione dei debiti verso gli Enti istituzionali è rappresentato dalla cd. <finanza esterna> (cfr. C.M. n.  34/E/20). Si tratta di risorse, estranee al patrimonio dell’impresa in crisi, che non sono nella disponibilità del debitore al momento del dell’omologa del piano di ristrutturazione, ma che vengono messe al servizio del solo fabbisogno concordatario.

 

Orientamenti giurisprudenziali

Le primissime pronunce rese note dalla giurisprudenza di merito valorizzano la ratio-legis della modifica normativa contenuta nell’art. 3, co. 1-bis, D.L. 125/2020, vale a dire quella di dare certezza alle modalità di esecuzione dell’accordo e garantire un sicuro incasso per l’erario.

Se l’ottica deve essere quella di adottare un provvedimento vantaggioso per gli interessi dello Stato, rispetto ad una alternativa infruttuosa in caso di fallimento, non possono non accogliersi con favore le recentissime pronunce del Tribunale della Spezia 14/01/2021 e del Tribunale di Teramo 19/04/21.

Benché adottate nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da esdebitazione, la prima ed in relazione ad una procedura di concordato preventivo, la seconda, le statuizioni ivi raggiunte sono estendibili all’ipotesi di ristrutturazione dei debiti.

 

Il caso Catania

La proposta di ristrutturazione (e pagamento) del debito avanzata nei mesi scorsi dalla società etnea all’Agenzia delle entrate parrebbe essere stata “garantita” dalla solidità economica e finanziaria del promittente investitore. La risoluzione del contratto preliminare del 26 aprile scorso ha, nella sostanza, depauperato la proposta transattiva di quella “finanza esterna” indissolubilmente legata (ed imprescindibile) al raggiungimento dell’accordo.

È evidente che, a questo punto, al fine di rendere credibile una proposta transattiva (verso il Fisco, ma soprattutto al giudizio del Tribunale)  occorre ricercare nuove disponibilità finanziarie, estranee al patrimonio del Calcio Catania, destinate al soddisfacimento del piano dilatorio.

Ciò riteniamo potrebbe essere realizzato, sia attraverso le garanzie economiche prestate da eventuali nuovi investitori, ma anche da flussi di liquidità che immaginiamo potrebbero essere generati da una gestione virtuosa, del Centro Sportivo di Torre del Grifo (negli esercizi pre-Covid chiusi al 2017 e 2018, lo ricordiamo ha prodotto ricavi per oltre 6 milioni di euro).

 

Osservazioni conclusive

In termini generali la convenienza della proposta di transazione per l’Erario non dipende, a parere di chi scrive, solo da quel che grazie a essa il Fisco può ricevere in più rispetto alla somma che alternativamente riceverebbe mediante la liquidazione dell’impresa.

Andrebbero valutati, evidentemente in direzione prospettica, gli oneri che grazie a tale proposta lo Stato potrebbe evitare di sostenere, come, ad esempio, quelli derivanti dal fallimento dell’ente giuridico, quali il necessario ricorso agli ammortizzatori sociali, ma anche la perdita definitiva di gettito derivante all’azzeramento della massa impositiva causa cessazione dell’attività aziendale.

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redazione

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