11 Agosto 2020

Crollo via Castromarino, Lipera: “Superare inerzia delle attività d’indagine”

Crollo via Castromarino, Lipera: “Superare inerzia delle attività d’indagine”

Giuseppe Lipera, avvocato di parecchi degli sfollati dopo il crollo di via Castromarino, alza la voce e con un’istanza chiede, in prims, al Procuratore Generale della Corte Suprema di intervenire affinché vengano superate “in qualsiasi modo utile l’inerzia ad oggi riscontrata nelle attività d’indagine”.

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Non hanno pace e ne trovano giustizia gli sfollati di via Castromarino. Dapprima delle inerzie investigative che portano al dissequestro del cantiere senza aver svolto delle indagini approfondite sulle cause. Poi il rigetto di 3 istanze affinché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania avocasse a sé le indagini. Il risultato è che fino ad oggi non risulta nessuno scritto nel registro degli indagati.

Le inerzie investigative

Le relazioni tecniche di Canetta

Secondo l’avvocato Giuseppe Lipera vi sarebbero state delle inerzie nelle attività d’indagine coordinate dal sostituto procuratore Andrea Norzi. In particolare il noto legale catanese nota un fatto oggettivo, che sta in una relazione depositata dal Consulente Tecnico, Giuseppe Canetta di Milano nominato dal magistrato per indagare sulle cause del crollo di alcuni edifici di Via Plebiscito/Via Castromarino a Catania”. Questo elaborato, susseguente ad “una sommaria ispezione visiva” dei luoghi interessati dal crollo e sottoposti a sequestro, porta come oggetto: “esclusivamente l’indicazione di “quali unità immobiliari abbiano subito danni o si trovino in condizioni tali da non consentirne la fruizione, e quali invece siano nelle condizioni ex ante e pertanto possano essere nuovamente utilizzate”. Lipera sottolinea come non vi sia alcun riferimento nemmeno ad una possibile ipotesi alla quale ricollegare l’evento dannoso.

Il legale nota un secondo elaborato depositato il 17.2.2020 dallo stesso Canetta da titolo “Relazione sullo scavo della galleria mediante TBM – Esame della documentazione tecnica acquisita agli atti”. In premessa l’ingegnere esplicitava lo specifico incarico affidatogli dal P.M., ossia la verifica delle “condizioni per il dissequestro del cantiere e la regolare ripresa delle lavorazioni, nell’urgenza di ridare al cantiere una situazione di stabilità e sicurezza, laddove le attuali condizioni di fermo macchina, a galleria parzialmente scavata e rivestita, non possono essere mantenute nel medio – lungo termine”. Nello stesso elaborato il C.T. evidenzia delle gravi discrasie tra il progetto a base della gara ed il progetto esecutivo. In particolare: la mancata indagine geologica approfondita alla luce delle criticità segnalate nel progetto a base della gara; la stima dei danni attesi indicata nel progetto esecutivo assolutamente difforme da quelli concretizzatisi. Nonostante questo Canetta concludeva la sua relazione scrivendo: “Il cantiere può essere restituito alla normale operatività”.

Il dissequestro del cantiere senza accertamenti approfonditi

Da qui scaturisce il dissequestro del cantiere disposto dal P.M. giorno 26.2.2020, dopo il rigetto del 20.2.2020 della richiesta, degli sfollati di via Catromarino, di accertamenti tecnici non ripetibili, stante la conclamata precarietà dell’edificio, presentata il giorno prima.

La prima istanza di avocazione

Da qui scaturisce, giorno 1.4.2020, l’istanza affinché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania avocasse a sé le indagini. In particolare, si sottolineavano diverse criticità dell’attività investigativa, con la quale, paradossalmente, sembra aversi dato priorità ad esigenze di carattere assolutamente diverso dalla ricerca dei responsabili e delle prove per l’eventuale esercizio dell’azione penale. Nel dettaglio, si evidenziava come il provvedimento di dissequestro del 26.2.20  fosse stato inspiegabilmente assunto sebbene il C.T. nominato dal P.M. avesse esplicitamente ed indubbiamente rilevato importanti negligenze dell’azienda appaltatrice, tanto nel progetto esecutivo quanto nelle attività di scavo e come, pur essendo manifeste alcune delle cause del disastro ed i soggetti ai quali ricondurle, il procedimento penale risultasse ancora incomprensibilmente iscritto a carico di ignoti.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania (Dott. SAIEVA Roberto), in data 6.4.20, rigettava la relativa istanza perché “il termine delle indagini preliminari non è scaduto e non sarebbe scaduto neanche nell’ipotesi (prospettata dagli esponenti) della sussistenza, sin dal momento della iscrizione, delle condizioni per la attribuzione del reato per cui si procede a persone note”.

La seconda istanza

Il 15.4.2020 l’istanza viene reiterata, ma il 23.4.2020 viene nuovamente rigettata perché”il potere di avocazione può essere esercitato dal Procuratore generale presso la Corte di appello – oltre che nei casi di cui agli articoli 372,412, comma 2, 421-bis, comma 2, c. p. p. – soltanto ai sensi dell’art. 412, comma 1, c. p. p., se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis; considerato che, come già rilevato nel proprio provvedimento sopra richiamato, il termine di cui all’art. 407, comma 3-bis, c. p. p. non è decorso”.

La terza istanza

in data 29.7.20, stante l’inerzia delle attività di indagine, a distanza di ben 6 mesi dall’evento, le persone offese sollecitavano ulteriormente il Procuratore Generale affinché esercitasse il potere di avocare a sé le indagini. A poche ore dal deposito la stessa istanza veniva rigettata con la seguente motivazione: “ritenuto che il potere di avocazione può essere esercitato dal Procuratore generale presso la Corte di appello – oltre che nei casi di cui agli articoli 372, 412, comma 2, 421-bis, comma 2, c. p. p. – soltanto ai sensi dell’art. 412, comma 1, c. p. p., se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis c. p. p. (termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini, ovvero dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis c. p. p.) e che nel caso di specie il suddetto termine non è (non sarebbe in ogni caso) decorso, anche in ragione della sospensione nei termini delle indagini preliminari dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020, disposta dall’art. 87 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27, successivamente modificato”.

La ditta appaltatrice si aspettava danni all’edificio

Con riferimento alla planimetria delle opere interferenti, la ditta appaltatrice aveva stilato una lista di danno atteso con una scala da 0 a 5. Lo stabile di via Castromarino n. 11 era stato classificato nella classe di danno come 2, alias “meramente estetico”. Ovviamente si sono sbagliati visto che è in parte crollato.

La richiesta di Lipera

“Sebbene stricto iure i termini di conclusione delle indagini preliminari possano non essere decorsi, appare lampante come, nel caso di specie, la direzione di tale attività si presti a censure talmente plateali da manifestare l’esigenza di un intervento correttivo ad opera di un organo gerarchicamente sovraordinato prima dello spirare di tale termine, fosse anche di tipo informale.

Quel che è certo è che non si può permettere che quella che appare come una chiara lacuna normativa tenga in ostaggio l’insopprimibile sete di Giustizia che anima le persone offese di reati odiosi, che nel caso specifico riguarda uomini, donne e bambini ai quali è letteralmente crollato sulla testa il tetto della propria abitazione a causa della negligenza di chi aveva fretta di consegnare l’opera commissionatagli”.

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Salvo Giuffrida

Salvo Giuffrida

Salvatore Giuffrida (OdG Sicilia N^ 171391). Classe 1970 giornalista (ex chimico). Il mio motto: “Seguire ma mai inseguire”.