02 Novembre 2018

La convivenza more uxorio: “La famiglia di fatto”

La convivenza More uxorio nasce quando due persone, maggiorenni, unite da un rapporto di coppia affettivo e amoroso, che non siano quindi legati da rapporti di parentela o affinità, sia che siano eterosessuali che omosessuali, decidono di stabilire tra di loro un legame in comunione di vita.

La svolta con la Legge Cirinnà

In una dimensione di sopravvenuta necessità di vita quotidiana, alla luce di quanto ormai l’occhio sociale avvertiva, costantemente, già da molto tempo, nel 1993 l’ordinamento giuridico Italiano, grazie alla Suprema Corte di Cassazione, ha iniziato il processo di riconoscimento legale delle coppie di fatto, tuttavia, a patto che ciò non contrasti il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative. Ma la vera svolta normativa è sopraggiunta nel 2016 grazie alla legge n. 76/2016, passata alla storia come Legge Cirinnà, dal nome della senatrice Monica Cirinnà, che propose il pieno riconoscimento giuridico della convivenza more uxorio. Equiparandola di fatto e di diritto alla convivenza matrimoniale.

Monica Cirinnà

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il riconoscimento giuridico della coppia di fatto, senza che ciò ne costituisca un obbligo ai fini del riconoscimento dei rispettivi diritti e doveri tra i conviventi, può essere esplicitato in un vero e proprio  contratto di convivenza che i due conviventi stipulano, avvalendosi dell’operato di un avvocato o di un notaio,  e registrano presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza. La particolarità del contratto di convivenza more uxsorio rispetto al contratto di matrimonio, è che la coppia di fatto regolamenta, sin dall’inizio, le peculiarità che ognuno dei due conviventi deve apportare alle necessità della famiglia, in costanza della stessa, e come comportarsi in caso di sopravvenuta separazione.

Diritti e doveri della coppia di fatto

Per quanto riguarda la disciplina giuridica, di quelli che sono i diritti ed i doveri dei conviventi, a prescindere dalla registrazione del contratto di convivenza all’anagrafe, la legge Cirinnà ricalca, pressoché, quella che è la disciplina prevista nella regolamentazione della coppia unita in matrimonio.

Tra i principali diritti previsti in favore dei conviventi vi sono:

  • Possesso dell’abitazione: quando due persone convivono e la casa in cui lo fanno è di proprietà di uno dei due, se da un lato l’altro convivente non può accampare, se non ci sono figli, nessun diritto fin quando la persona è in vita, dall’altro in caso di separazione il convivente proprietario non può sbattere fuori casa il convivente improvvisamente, poiché quest’ultimo ha diritto di possesso secondo la legge, che non gli può essere negato. Di fatto il convivente non proprietario viene ritenuto un “ospite”, anche se, in caso di separazione, non può essere cacciato da un momento all’altro, ma deve avere il tempo di trovare una nuova sistemazione.Sulla qualificazione di “ospite” attribuita al convivente non proprietario è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la convivenza more uxorio, dando vita a un consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione comune un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, ed il convivente non proprietario non è un semplice ospite ma un membro della famiglia ad ogni effetto. In caso di morte del proprietario, l’altro convivente subentra con un contratto di affitto. Mantiene, infatti, un diritto all’abitazione che è proporzionale al periodo di convivenza e che va da un minimo di 2 anni a un massimo di 5.

La situazione invece cambia se ci sono dei figli minorenni o dei disabili: in entrambi i casi la casa viene assegnata al convivente superstite che potrà viverci fino a che i figli non saranno indipendenti dal punto di vista economico.

-Affidamento dei figli: in caso di separazione, gli ex-conviventi devono occuparsi dei figli e il dovere di visita e mantenimento e l’affidamento condiviso non conoscono differenze tra coppie di fatto e coppie sposate con figli. In caso di disaccordo tra gli ex conviventi, questi possono rivolgersi al Tribunale dei Minori. Sarà il giudice a stabilire il diritto di visita, l’assegno di mantenimento, l’affidamento e l’assegnazione della casa familiare.

-Il diritto reciproco di visita, di assistenzae di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del partner, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche.

-La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;

-La facoltà, spettante a ciascun convivente, di designare,in forma scritta o alla presenza di testimoni, l’altro quale suo rappresentantecon poteri pieni o limitati, in caso di: malattiache comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero nel caso di morte sopravvenuta del convivente di decidereper quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno

Il diritto al risarcimento del danno spettante al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo.

-Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (Art. 230 ter del codice civile).

-Al convivente di fatto, incaso di separazione, la legge non prevede un assegno di mantenimento, ad eccezione del caso in cui l’altro versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In questo caso, l’importo economico dell’assegno viene stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza e non superiore a quanto necessario per assicurare un’esistenza dignitosa del beneficiario, tenendo conto della sua posizione sociale.

Particolarità della convivenza more uxorio, è quella che con essa si rompe ogni legame con eventuali altre precedenti, ad esempio avendo divorziato, il convivente non è tenuto aversare l’assegno di mantenimento all’ex moglie o marito, perché creare un’altra famiglia, anche di fatto,fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno, che resta definitivamente escluso.

 Registrazione del contratto di convivenza all’Anagrafe

Laddove una coppia di fatto decida di ufficializzare la propria unione è necessario che si rivolgano ad un Avvocato o ad un Notaio. Le due figure professionali devono, nell’assolvere al mandato conferito, verificare che l’accordo tra i due conviventi sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, e che non vengano apposti al contratto alcun termine o condizione. Dopo di che, nel contratto, che deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, recepita la volontà dei due conviventi, per esempio sulla residenza prescelta dalla coppia, le modalità di contribuzione alla vita quotidiana, nonché anche il regime patrimoniale prescelto, si procederà all’autenticazione delle firme dei conviventi ed alla successiva registrazione all’anagrafe del Comune di residenza prescelto. E’ di competenza dell’Avvocato o del Notaio anche la fase della risoluzione del contratto.

La separazione della coppia di fatto in caso di figli minori: la mediazione familiare ed il ricorso al Tribunale

 Particolare attenzione deve essere prestata allorchè la coppia di fatto che decida di separarsi abbia dei figli minori. Il nostro ordinamento giuridico prevede in questo caso due strumenti a disposizione della coppia, uno di natura stragiudiziale, e l’altro di natura giudiziale. Il primo strumento si basa sulla figura della Mediazione familiare, dove lo scopo del mediatore, sia esso un terapeuta competente in materia o un avvocato, è quello di provare a conciliare la crisi di coppia cercando o il rappacificamento ovvero di incentivare la stessa a trovare un accordo in prospettiva di una separazione il meno dolorosa possibile. In caso di raggiunto accordo di separazione viene redatta una scrittura privata di impegno che ha effetti obbligatori tra le parti. A tutela dei figli, si può provvedere al deposito di tale accordo in Tribunale in modo da dotare di efficacia esecutiva l’accordo così raggiunto. A quel punto il Tribunale adito procederà alla disamina dell’accordo raggiunto, al fine di valutare l’assenza di condizioni contra legemo, comunque contrarie all’interesse dei minori o lesive dei diritti di uno delle due parti, ed, in caso di riscontro positivo, provvederà a vistare ed ufficializzare l’accordo raggiunto in sede di mediazione.

Se, invece, la mediazione familiare ha esito negativo le parti dovranno necessariamente rivolgersi al Tribunale per la separazione giudiziale.  Sarà quindi compito del Tribunale adito, secondo una procedura giudiziale ben precisa, che prevede anche qui una fase diretta ad un tentativo di conciliazione, giungere ad un provvedimento, a volte anche di natura inizialmente provvisoria e poi di natura definitiva con cui definirà giudizialmente la separazione stabilendo tutte le condizioni necessarie affinché sia preservato l’interesse superiore dei figli minori.

Avv. Vincenzo  Emanuele Mazzotta

Tel. 349 0665491

e.mail: vincenzoemanulemazzotta@gmail.com

Vuoi rimanere sempre aggiornato?

Seguici su Facebook, Twitter e iscriviti al nostro canale Telegram.

Ultimo aggiornamento

redazione

redazione