12 Ottobre 2018
Tassa Auto, prospettive della Normativa Europea, prescrizione e radiazione
Tra le Tasse più odiate ed dibattute dagli italiani un posto di assoluto primato lo ricopre il bollo auto. Si tratta della tassa automobilistica, precedentemente denominata anche tassa di circolazione, che grava sul proprietario di autoveicoli e motoveicoli, a prescindere dall’effettivo utilizzo, immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento, previsto annualmente, è dovuto a favore delle Regioni d’Italia di residenza.
Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (ad esempio seguito di denuncia di furto) o radiazione del mezzo, ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.
Prospettive in chiave Europea
Tra le varie intenzioni del nuovo Governo Giallo – Verde c’è ne una che riguarda la Tassa Auto. L’obiettivo è quello di andare verso una tassazione, dell’autoveicolo o motoveicolo, legata al chilometraggio ed all’inquinamento prodotto, il tutto in attesa che l’Unione Europea riesca ad introdurre delle nuove norme che permettano un pagamento della tassa uguale per tutti gli Stati Membri.
Si tratterebbe di fatto di una tassa caratterizzata dall’effettivo utilizzo del mezzo, e quindi diretta a “premiare” quei cittadini che utilizzano poco il proprio mezzo, preferendo magari l’utilizzo dei trasporti pubblici e, conseguentemente diretta ad incentivare una riduzione dell’inquinamento come priorità perseguita in Europa.
Ma come dovrebbe materialmente essere calcolato il bollo per permettere la nuova tassazione in prospettiva della normativa Europea?. La soluzione sarebbe un piccolo congegno elettronico in grado di rilevare le distanze percorse dal mezzo e misurare i livelli di emissioni inquinanti. Apparecchio elettronico da montarsi sui mezzi già in circolazione o che, addirittura, verrebbe previsto e montato direttamente sui nuovi mezzi dalle stesse case produttrici.
I tempi che dovrebbero permettere l’introduzione del nuovo sistema di tassazione dei mezzi in circolazione e di quelli di futura immatricolazione sono stati stimati, dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo sono di circa, otto anni per la piena applicazione, e di circa cinque anni per la sperimentazione a livello comunitario, partendo prima dai mezzi pesanti.
Conseguenze del mancato pagamento della tassa auto
Tornando invece alla attuale tassa automobilista occorre analizzare quali sono le conseguenze del mancato pagamento annuale. In particolare si può prendere come periodo di riferimento dell’evasione della tassa, dal cui possono scaturire conseguenze amministrative per l’evasore stesso, quello dei tre anni.
Il decorso dei tre anni costituisce un vero e proprio spartitraffico tra la caduta in prescrizione della tassa stessa, da una parte, che si verifica in caso non venga notificato il mancato pagamento dall’Agenzia delle Entrate al proprietario del mezzo, e la possibile radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, (PRA) se per tre anni consecutivi non viene pagato il bollo auto, dall’altra.
La Prescrizione della Tassa auto
Alcune Regioni, che come detto sono l’Ente Amministrativo a cui deve essere corrisposta la Tassa Auto, avevano erratamente interpretato la normativa sulla prescrizione, “sperando” che il bollo auto si sarebbe prescritto in dieci anni. Sul punto sono intervenute diverse sentenze della Cassazione, (Sez. Unite Cass. n. 23397/2016 e successivamente Cass. 20425/2017), le quali hanno confermato che il bollo auto si prescrive in tre anni. Precisando che la prescrizione inizia a partire non dall’anno in cui è dovuto il versamento ma dal 1° gennaio successivo. Ad esempio, se il bollo scade a Novembre 2018, i tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2019, il che significa che la prescrizione si compie solo alla mezzanotte del 31 dicembre 2021. Ogni richiesta di pagamento intervenuta entro tale arco di tempo interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo (per altri tre anni). Viceversa, le richieste successive ai tre anni sono illegittime e possono essere contestate. Il termine di prescrizione triennale vale anche per le cartelle di pagamento contenenti la richiesta di pagamento della Tassa Auto. Pertanto, la Regione ha tre anni per richiedere il pagamento della Tassa Auto. Dopodiché il debito cade in prescrizione e il contribuente è libero da ogni obbligo fiscale. Di fatto l’amministrazione ha diritto a chiedere solo gli ultimi tre arretrati.
Nel caso in cui il proprietario dovesse ricevere, nonostante la prescrizione, un avviso di accertamento, relativo al mancato pagamento della Tassa Auto, o una cartella esattoriale ad essa relativa, è’ possibile presentare una richiesta di annullamento della Tassa in autotutela, indirizzata all’amministrazione che ha emesso la comunicazione o all’Agenzia delle Entrate. Se non si ottiene risposta, occorrerà procedere, anche senza l’assistenza dell’avvocato, alla presentazione di un ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o della cartella, alla Commissione Tributaria della Provincia competente.
La radiazione del mezzo
Il Codice della Strada, ex art. 96, prevede che in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi, in seguito alla notifica, il proprietario non abbia provveduto al pagamento, il veicolo viene radiato. A quel punto il proprietario deve provare, entro 30 giorni del ricevimento della notifica, la motivazione per cui non è avvenuto il pagamento. In caso contrario avviene la richiesta di cancellazione dagli archivi del PRA del veicolo, mediante comunicazione al competente ufficio della direzione generale della Motorizzazione per il ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di Polizia. Il proprietario del mezzo, pertanto, al ricevimento della notifica deve, entro 30 giorni, come sopra detto, giustificare il perché non è stato effettuato il pagamento della Tassa Auto, e può farlo dimostrando che abbia pagato almeno un bollo precedente alla data di notifica, oppure, sia esente dal pagamento della Tassa; altresì, che abbia venduto l’auto o non ne sia più il proprietario. In caso in cui il proprietario non riesce a documentare una delle giustificazioni addotte, allora avviene la radiazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA.
Per “fortuna” l’art. 96 del CDS prevede che l’operazione di radiazione debba avvenire secondo le “modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”. Questa precisazione, presuppone che l’Ente preposto alla radiazione debba seguire un Iter ben preciso, che preveda pure i compiti che dovrebbero assolvere le Forze dell’Ordine per ritirare targhe e libretto del mezzo sottoposto a radiazione. In realtà il menzionato decreto attuativo ministeriale non è mai stato adottato dal lontanissimo 1992 Ultimamente solo alcune Regioni italiane, ed in particolare Lazio, Lombardia e Puglia hanno avviato le procedure previste dall’art. 96 del CDS. Nel caso in cui si dovesse “vittima” di un procedimento di radiazione a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per tre anni consecutivi l’unica strada da percorrere è quella del ricorso in opposizione al provvedimento di cancellazione che, come precisato dallo stesso art. 96, secondo comma, del Codice della Strada, è ammesso entro trenta giorni al Ministro delle finanze, dando prova, anche qui, del pagamento di almeno un bollo precedente alla data di notifica oppure di essere esentati dal pagamento, o, infine, dimostrare di aver venduto l’auto o averne perso il possesso.
La speranza di tutti quelli che sono proprietari di autoveicoli o motoveicoli è che prima o poi questa assurda tassa venga definitivamente abolita, almeno per il primo mezzo, ma nell’attesa si spera di potersi accontentare di pagare una tassa che diventi equa come nelle prospettive dell’Unione Europea.
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Avv. Vincenzo Emanuele Mazzotta